Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
      3. Ai sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno raggiunto il grado o la qualifica massima prevista è attribuito il grado onorifico di «primo luogotenente».